LA DATA NELLA FATTURA ELETTRONICA

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Studio Fabrizio

LA DATA NELLA FATTURA ELETTRONICA

Dallo scorso 1 luglio i termini di emissione della fattura elettronica vanno a regime, essendo terminato il periodo di moratoria da sanzioni. Pertanto in questo articolo verrà spiegato come inserire correttamente la data nella fattura elettronica.

Le nuove disposizioni prevedono che nella fattura debba essere indicata la data in cui l’operazione è stata effettuata (e cioè la consegna dei beni mobili, il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizio o il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo).

La data di effettuazione dell’operazione deve essere riportata se diversa da quella di emissione della fattura.

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione: per le fatture immediate, l’emissione della fattura non deve più essere contestuale (entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione), ma il documento può essere emesso in questo termine più lungo.

Poichè l’invio della fattura avviene attraverso SdI quest’ultimo ne attesta in modo inequivocabile e trasversale (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione Finanziaria) la data di avvenuta trasmissione che è la data di emissione: la fattura si ha per emessa nella data di trasmissione del documento attraverso SdI.

In conclusione, la fattura immediata deve riportare la data di effettuazione dell’operazione e il contribuente dispone di un periodo di 12 giorni per la trasmissione della fattura. L’obbligo di indicare la doppia data rimane solo per le fatture cartacee.

L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha affrontato anche la casistica delle fatture differite che possono essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, qualora la consegna risulti da un documento di trasporto o simili.

La fattura deve però concorrere a formare l’Iva a debito nella liquidazione del mese in cui l’operazione è stata effettuata.

Per rispettare questo termine, le imprese indicavano convenzionalmente nella fattura differita l’ultimo giorno del mese di consegna dei beni, ancorché la fattura venisse formata nei giorni successivi.

Anche in questo caso però l’Agenzia conferma che la data di emissione della fattura risulta dalla trasmissione al sistema SdI.

Nella fattura invece deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Siccome in presenza di fatturazione differita le consegne sono plurime, la circolare dispone di indicare il giorno dell’ultima consegna; per esempio, se sono state eseguite consegne di beni nei giorni del 10, 15 e 25 del mese, nella data fattura si indica il giorno 25.

Rimangono in vigore tutte le deroghe ai termini di fatturazione come nell’ipotesi di cessione di beni con prezzo da determinare (D.M. 15.11.1975), in cui la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il prezzo viene determinato